ASSOCIAZIONE CULTURALE POLITICA "CASTIGLIONE 2000" STATUTO
Art. 1) DENOMINAZIONE
E' costituita l'Associazione culturale politica denominata "CASTIGLIONE 2000". L'Associazione ha la natura e la struttura di Associazione non riconosciuta secondo le previsioni degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha finalità culturale e politica e non ha scopo di lucro.
Art. 2) SEDE
L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna), attualmente in via Toscana n. 10. Tale sede potrà essere modificata in seguito così come potranno essere istituite altre sedi o rappresentanze.
Art. 3) DURATA
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4) FINALITA' E SCOPI
L'Associazione ha come finalità :
Art. 5) OGGETTO SOCIALE
Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi previsti, l'Associazione potrà promuovere iniziative tecniche, culturali, editoriali, propagandistiche, fornire indicazioni, elaborare progetti, indicare strategie, presentare liste di amministratori, partecipare alle elezioni amministrative anche con proprio simbolo, formulare programmi, indicare candidati alle elezioni di Enti, del Comune di Castiglione dei Pepoli, della Provincia di Bologna, di Regione, nel territorio dell'Emilia Romagna in particolare, anche attivando forme di collaborazione con altre associazioni territoriali aventi scopi ed indirizzi convergenti, così come assumere ogni altra iniziativa finalizzata al raggiungimento degli scopi.
Art. 6) SIMBOLO
Il simbolo di "CASTIGLIONE 2000" è formato da un cerchio azzurro con raffigurato, in bianco, il territorio di Castiglione dei Pepoli e la scritta, in bianco, "CASTIGLIONE 2000".
Art. 7) GLI ASSOCIATI
Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, che abbiano compiuto almeno 18 anni di età, che condividano le finalità e gli scopi sociali, che accettino le disposizioni statutarie e che provvedano al versamento delle quote associative stabilite. Gli Associati iscritti nel libro degli Associati, acquisiscono il diritto di partecipare all'attività dell'Associazione, di contribuire alla determinazione delle attività poste in essere e di concorrere all'elezione degli organi statutari con le modalità previste dallo statuto.
Art. 8) QUALIFICA DEGLI ASSOCIATI
Si acquisisce la qualifica di Associato proponendo domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale decide insindacabilmente sulla ammissione. L'Associato ammesso, in regola con il versamento della quota associativa annuale stabilita, è iscritto di diritto nel libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, nel quale saranno evidenziati tutti gli elementi anagrafici, di residenza e informativi, autorizzati dall'Associato ammesso, nel rispetto delle norme sulla privacy. Gli Associati hanno diritto di voto nelle Assemblee Generali degli Associati.
Art. 9) AMICI DELL'ASSOCIAZIONE
Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo, con la qualifica di "Amici dell'Associazione", la nomina di persone fisiche, persone giuridiche, Enti e Associazioni che collaborino con l'Associazione stessa e ne sostengano le finalità, i programmi e le attività. Gli Amici dell'Associazione potranno essere invitati a partecipare all'attività Sociale ed ad intervenire alle Assemblee Generali degli Associati, senza diritto di voto.
Art. 10) PERDITA DELLO STATO DI ASSOCIATO
Lo stato di Associato si perde:
a) Per mancato versamento delle quote associative annuali accertate al 30 giugno successivo alla scadenza annuale.
b) Per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di quei Soci che abbiano contravvenuto agli obblighi del presente Statuto e per altri motivi che rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti all'Associazione. Il Consiglio comunicherà al Socio, a mezzo raccomandata A/R, il provvedimento di espulsione, contenente in modo espresso i motivi dell'espulsione, significando che il destinatario potrà proporre ricorso motivato in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R, al Collegio dei Probiviri, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. La mancata impugnazione del provvedimento renderà l'espulsione definitiva. Il Collegio, nei dieci giorni successivi al ricevimento del ricorso, dovrà convocare a mezzo raccomandata A/R il Associato e il Presidente per sentirli liberamente e senza formalità alcuna di procedura. Il Collegio, al termine dell'audizione, deciderà se confermare il provvedimento di espulsione od invece revocarlo. La decisione del Collegio dei Probiviri, è definitiva ed inappellabile;
c) Per recesso. L'Associato può, in ogni tempo, recedere dall'Associazione con comunicazione inviata al Consiglio Direttivo, dando comunicazione scritta e sottoscritta, inviata a mezzo fax o lettera raccomandata A/R alla sede dell'Associazione.
Art. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
a) Assemblea Generale degli Associati
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Collegio dei Probiviri
e) Il Collegio dei Revisori
f) Il Tesoriere
g) il Segretario
Art. 12) L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea Generale degli Associati è costituita dagli Associati .
E' convocata almeno una volta ogni anno, dal Presidente autonomamente o su richiesta del Consiglio Direttivo con preavviso scritto di 15 giorni o con richiesta di almeno 1/5 (un quinto) degli Associati, con un mezzo a scelta tra i seguenti:
inviata all'indirizzo di ogni Associato risultante iscritto nel libro degli Associati. La convocazione deve contenere: luogo della riunione, data ed ora dell'Assemblea e ordine del giorno. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli Associati iscritti nel Libro degli Associati che risultino in regola con il pagamento della quota annuale. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti validi espressi dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, da persona designata dall'Assemblea. Nelle assemblee straordinarie ed ordinarie sono ammesse deleghe e le persone giuridiche potranno essere rappresentate da una sola persona fisica. In Assemblea, ogni Associato può conferire delega ad un altro Associato, avente diritto al voto. All'Assemblea Generale compete :
Art. 13) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio è composto da 11 membri effettivi, eletti nel modo seguente:
Le aree geografiche sono così individuate:
1) Capoluogo
2) Monte Baducco e Rasora
3) Lagaro, Creda, Sparvo e Spianamento
4) Baragazza, Roncobilaccio e San Giacomo.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano. Se esiste un gruppo consiliare, i Consiglieri Comunali eletti con la lista di riferimento sono invitati permanenti del Consiglio Direttivo
I Componenti permangono in carica tre anni. Essi sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, purchè alla seduta intervengano almeno 6 componenti. I Membri dimissionari vengono sostituiti alla prima Assemblea Generale degli Associati. Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere e il Segretario.
Art. 14) IL PRESIDENTE
Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra gli Associati Consiglieri. Dura in carica tre anni e comunque fino alla sua sostituzione. Esso è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale degli Associati, secondo l'ordine del giorno stabilito. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione.
Art. 15) IL TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, cura i libri contabili e amministra sotto la sua responsabilità i fondi dell'Associazione. Dispone gli impegni di spesa secondo le decisioni assunte dagli organi sociali e provvede all'esecuzione delle relative obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione. Può non essere componente del Consiglio Direttivo.
Art. 16) IL SEGRETARIO
Al Segretario compete:
Art. 17) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
E' nominato dall'Assemblea Generale degli Associati. Il Collegio delibera su tutte le eventuali controversie tra gli associati e/o i componenti degli organi dell'Associazione, che saranno devolute al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri che non ricoprono cariche associative. Permane in carica tre anni. I Membri sono rieleggibili. Il Collegio decide su ogni questione ad esso sottoposta ex bono et aequo, senza formalità di procedura, dando comunicazione scritta delle proprie decisioni agli interessati. E' escluso il ricorso ad ogni giurisdizione.
Art. 18) COLLEGIO DEI REVISORI
L'Assemblea Generale degli Associati può nominare, scegliendo fra persone esperte, anche non associate, il Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi. Il Collegio dei Revisori ha accesso agli atti amministrativi dell'Associazione e ne controlla la regolarità; esso rende il proprio parere in ordine al rendiconto dell'esercizio ed al Bilancio di previsione. Il Collegio dei Revisori permane in carica per tre anni. I Membri sono rieleggibili.
Art. 19) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli iscritti, degli associati, degli amici, nonché dai contributi e finanziamenti di altri enti, persone o organismi di qualsiasi natura, lasciti, donazioni, proventi derivanti dalla gestione di fondi o dalle proprie iniziative, dai contributi e rimborsi pubblici per le spese elettorali e da ogni altro eventuale bene mobile o immobile ivi comprese quote ed azioni societarie a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione. L'Associazione non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 20) ESERCIZIO E RENDICONTO
L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla sua chiusura il Consiglio convoca l'Assemblea Generale per l'approvazione del rendiconto annuale.
Art. 21) DEVOLUZIONE
Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o con fini di pubbliche utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e/o da eventuali pareri di Organismi sempre previsti dalla legge.